LA RIFORMA COSTITUZIONALE. L.12 aprile 2016 n.
QUESITO REFERENDARIO : APPROVATE IL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE “DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE 2^ DELLA COSTITUZIONE “ APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.88 DEL 15 APRILE 2015 ?
Punti fondamentali.
*Il nuovo Senato ossia “il Senato delle autonomie”
art.55.Superamento del bicameralismo perfetto. Solo la camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico,la funzione legislativa,e quella di controllo sull’operato del Governo. Il Senato rappresenta Comuni e Regioni…….Alla legislazione il Senato partecipa limitatamente ai casi e nei modi disciplinati dalla Costituzione. Casi di riunione in seduta comune di Camera e Senato ( Elez. Presidente della repubblica e elez. componenti del Consiglio Superiore della Magistratura).La rilevanza numerica della Camera sale da 66% a 87%.
art.57. Nuova composizione :74 (consiglieri regionali)+21(sindaci) +5(ex P.Repubbl. e nominati dal Pres. della Repubblica) . Rinvio ad una futura nuova legge elettorale per i senatori rappresentanti del territorio, che restano in carica finchè dura l’istituzione di cui fanno parte.
Art.59 .Sono Senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica. I senatori nominati dal presidente della Repubblica durano in carica 7 anni.
art.68.si immunità parlamentare. a) Insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni e b) autorizzazione della camera a cui appartengono per le limitazioni della libertà personale.
art.69.no indennità. Solo i deputati ricevono l’indennità
art70. Nuove competenze del Senato :competenza legislativa limitata (elenco. Leggi costituzionali, riguardanti l’ordinamento degli enti locali….,ratifica trattati UE ecc. V articolo.) La regola delle leggi bicamerali vale esclusivamente per le leggi specificate. Tutto ciò che non è specificato nell’elenco è di competenza della Camera dei Deputati.