2021 “Pandemia, Lockdown e Costituzione” di L. Silvestrini

COSTITUZIONE E LIMITI ALLE LIBERTA’ IMPOSTE DAL COVID19

La gerarchia delle norme.

Potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.

La libertà di movimento. Lockdown

L’obbligo di trattamenti sanitari.  La vaccinazione.

L’iniziativa economica.   Chiusura degli esercizi commerciali e industriali.

 -La gerarchia delle norme :

Costituzione e leggi costituzionali

Regolamenti UE e direttive UE

Leggi,decreti legge e decreti legislativi.

Leggi regionali.

Regolamenti del potere esecutivo. ( es. D.P.C.M.)

Usi e costumi.

Una norma di grado inferiore non può contrastare norme di grado superiore.

 

-Potestà legislativa dello Stato e delle Regioni

Art.117 C.  1° capoverso. Potestà legislativa esclusiva dello Stato. Elenco.

……………  Lettera q :profilassi internazionale

2°capoverso.Potestà legislativa concorrente. Salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,riservata allo Stato, spetta alle Regioni. Elenco. Es…….Tutela della salute.

Interpretazione (S.Cassese. Limes aprile 2021 ): Tutte le misure di profilassi internazionale che l’emergenza Covid 19 richiede, sono riservate alla legge dello  Stato.” Lo Stato opera tramite soggetti territoriali ,comprese le Regioni, ma in questa circostanza gli enti locali sono meri soggetti attuatori, che si muovono con criteri nazionali “.Compete sempre alle Regioni la legislazione  sulla tutela della salute,nell’ambito dei principi fondamentali dello Stato ..

 

Libertà di movimento.

Art.16 c. Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza……

 

Trattamenti sanitari.

-Art.32 C.La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività……..Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

 

Chiusura degli esercizi commerciali e industriali

-Art. 41 C.L’iniziativa privata economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza…….

Quindi sono possibili chiusure di esercizi commerciali e industriali quando vi siano ragioni di profilassi internazionale e motivi di salute pubblica.