Statuto

STATUTO

Statuto Associazione “Donne per la difesa della Società Civile – Maria Ferrero

Art. 1- Denominazione e sede legale

E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione culturale “Donne per la difesa della Società Civile – Maria Ferrero” con sede in Via Pietro Giuria 56. Tel 0116671217 e-mail: info@donnesocietacivile.it

Art. 2- Scopi e finalità

Agire come centro di riferimento per le donne che vogliono occuparsi di politica e non solo. Incontrarsi, raccogliere, diffondere e produrre una cultura politica e sociale, in particolare attraverso un’ottica di genere.
Per il raggiungimento di detti fini, l’associazione potrà collaborare, aderire o offrire la propria assistenza e consulenza a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, consorziarsi con altre associazioni od organismi che abbiano finalità non in contrasto con la propria, nonché collaborare con associazioni o movimenti con i quali ritenga utile avere collegamenti, anche eventualmente aderendo ad essi.

Art. 3 – Attività

Organizzare iniziative e dibattiti di carattere culturale, sociale e politico.
Produrre e diffondere documentazioni e informazioni cartacee e multimediali.

Art. 4- Socie

Possono iscriversi all’associazione donne che abbiano compiuto i 18 anni, che condividano gli scopi elencati e che si impegnino nella gestione dell’attività dell’associazione. L’adesione iscrizione va rinnovata annualmente.
La decadenza delle socie avviene
A- automaticamente per mancato rinnovo
B- su delibera dell’assemblea per le socie che contravvengano ai principi ispiratori dello statuto.

Art. 5 –- Organi dell’Associazione

E’ organo dell’associazione il Comitato di gestione composto da Presidente, vice-presidente, segretaria, vice-segretaria, tesoriera, vice-tesoriera. Le cariche sono conferite mediante elezione in prima istanza dall’assemblea delle socie fondatrici, e sono rinnovate o confermate ogni due anni, nel corso dell’assemblea annuale.

Art. 6 – L’Assemblea

L’assemblea ordinaria, composta dalle associate regolarmente registrate per l’anno in corso, si riunisce almeno una volta all’anno per esaminare il consuntivo delle attività svolte, per dare indicazione del programma e per il rinnovo delle cariche. L’assemblea è valida in presenza del 50% delle associate. Si delibera a maggioranza delle presenti e di coloro che sono rappresentate attraverso delega.

Art. 7- Esercizio sociale.

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8- Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di una socia quale liquidatrice, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 9- Norme transitorie

Le donne facenti parte del comitato promotore e risultanti dall’elenco allegato al presente statuto
sono considerate le fondatrici dell’associazione. Nella fase sperimentale che avrà la durata di un anno l’assemblea è costituita dalle socie fondatrici.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le norme di legge in materia.